CORONAVIRUS – PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019

Si riportano di seguito le misure contenute nei recenti provvedimenti emanati da Governo e Regioni allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus COVID-2019, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità (Cfr. nostre circolari n. 15, 17 e 20 del 2020)

Decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n. 45 del 23 febbraio 2020)

Il decreto-legge prevede che, nei comuni o nelle aree nei quali risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi sia un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.

Le autorità competenti su tali comuni o aree possono adottare le seguenti misure:

  1. divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata;
  2. divieto di accesso al comune o all'area interessata;
  3. sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
  4. sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
  5. sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  6. sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero;
  7. sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale;
  8. applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
  9. previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'OMS, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
  10. chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;
  11. chiusura o limitazione dell’attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali specificamente individuati;
  12. previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall’autorità competente;
  13. limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché' di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe;
  14. sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;
  15. sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe.

Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati.

L’attuazione delle misure di contenimento viene disposta con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino più regioni. Nei casi di estrema necessità ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autorità regionali o locali, fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a euro 206).

Infine, il decreto-legge prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, assicuri l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Comunicazione del Ministero dell’Istruzione

Il Ministero dell'Istruzione ha informato che, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto-legge n. 6, che, per motivi precauzionali, sospende le uscite didattiche e i viaggi di istruzione delle scuole, i viaggi di istruzione in Italia e all'estero vanno comunque sospesi a partire già da domenica 23 febbraio 2020.

Ordinanze delle Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Trento, Bolzano

Le suddette regioni e province autonome hanno provveduto ad emanare specifiche disposizioni urgenti per contenere e gestire l’emergenza sanitaria nei territori di propria competenza, quali - ad esempio - la chiusura temporanea delle scuole, la sospensione di manifestazioni ed eventi, la chiusura dei musei etc. Sono anche sospesi i viaggi d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero.

In Lombardia e Veneto sono state emanate disposizioni maggiormente restrittive per le aree che ricomprendono i comuni di Bertonico (Lodi), Casalpusterlengo (Lodi), Castelgerundo (Lodi), Castiglione d’Adda (Lodi), Codogno (Lodi), Fombio (Lodi), Maleo (Lodi), San Fiorano (Lodi), Somaglia (Lodi), Terranova dei Passerini (Lodi), Vo' Euganeo (Padova), nelle quali vige il divieto di allontanamento per i residenti e il divieto di accesso per altri soggetti fino al prossimo 1° marzo.

Cancellazione di prenotazioni – casi di forza maggiore

Nella attuale situazione di emergenza, nei casi di cancellazione di una prenotazione alberghiera, le aziende potrebbero non essere legittimate ad applicare le penali previste per i casi di inadempimento contrattuale, e, ove richiesto, potrebbero essere costrette a restituire quanto ricevuto a titolo di caparra o di prepagamento, fatta salva la possibilità di concordare lo spostamento della prenotazione in altri periodi.

L’articolo 1256 del codice civile stabilisce il principio secondo cui l'impossibilità sopravvenuta è causa di estinzione dell'obbligazione. L’articolo 1463 del codice civile stabilisce inoltre che, nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito. La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 26958/2007, ha stabilito che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore. Nella fattispecie, relativa ad un contratto di soggiorno alberghiero prenotato da due coniugi uno dei quali era deceduto improvvisamente il giorno precedente l'inizio del soggiorno, la Suprema Corte, enunciando il riportato principio, ha confermato la sentenza di merito con cui era stato dichiarato risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta invocata dal cliente ed ha condannato l'albergatore a restituire quanto già ricevuto a titolo di pagamento della prestazione alberghiera.

Per evitare contenziosi, occorre quindi stabilire se la cancellazione dipende effettivamente da “forza maggiore”.

Al riguardo, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti sui quesiti più ricorrenti, evidenziando però che ogni fattispecie necessita di essere concretamente esaminata:

-       cancellazione di soggiorni relativi a gite scolastiche: configura un’ipotesi di forza maggiore sull’intero territorio nazionale. In attesa della ordinanza annunciata dal Ministro dell'Istruzione, non è chiaro al momento fino a quale data devono intendersi sospese le gite scolastiche;

-       cancellazione di una sala prenotata per una manifestazione o evento: configura un’ipotesi di forza maggiore nelle sole regioni che hanno previsto la sospensione di tali eventi, per la sola durata di validità della specifica ordinanza;

-       cancellazione di una prenotazione da parte di persone in quarantena: configura un’ipotesi di forza maggiore, che deve essere comprovata da documentazione medica o provvedimento delle autorità sanitarie o di pubblica sicurezza;

-       cancellazione di una prenotazione da parte di persone residenti in aree in cui è stato disposto il divieto di allontanamento: configura un’ipotesi di forza maggiore, per il periodo di validità della specifica ordinanza.

ALLEGATO

 

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