L’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 disciplina gli obblighi di comunicazione per le aziende che utilizzano prestazioni di lavoro in somministrazione.
In particolare, è previsto che ogni dodici mesi l'utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunichi alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.