CLIENTI PRIVI DI VISTA - DIRITTO DI SOGGIORNARE IN ALBERGO CON IL PROPRIO CANE GUIDA – ARTICOLO UNICO, LEGGE 14 FEBBRAIO 1974 N. 37 - ARTICOLO 1, LEGGE 25 AGOSTO 1988 N. 376 - ARTICOLO 1, LEGGE 8 FEBBRAIO 2006, N. 60.

Con riferimento ai quesiti ricevuti ed alle notizie riportate in questi giorni dagli organi di informazione, riteniamo opportuno ricordare che le persone prive di vista hanno diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico (tra i quali rientrano gli alberghi) accompagnati dal proprio cane guida, anche non munito di museruola.

 

I titolari degli esercizi pubblici che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500.

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore

                                                                                    Daniele Margherita

                                                                              

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